Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.158 del 10 luglio il Decreto 10 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha aggiornato il Decreto 11 gennaio 2017 relativo al meccanismo dei Certificati Bianchi, con l'obiettivo di stabilizzare il meccanismo che aveva visto un'impennata nei prezzi sino a sfiorare i 480 €/TEE a giugno 2018.
Il Decreto, entrato in vigore l'11 luglio 2018, prevede tra gli aspetti principali che:
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il valore massimo di riconoscimento e' posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco
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viene modificata la definizione di consumo baseline:
consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e' pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di riferimento
Inoltre:
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viene rivista la tabella degli interventi ammissibili (allegato 1)
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sono introdotte 8 nuove schede standardizzate (allegato 2)
Un altro aspetto significativo che il GSE potrà emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro.
Tali Certificati non potranno essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve e saranno contraddistinti da una specifica tipologia, non avranno diritto al contributo tariffario e potranno essere acquisiti solo se il soggetto obbligato detiene già titoli per il 30% dell'obbligo.
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