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Aggiornamento Normativa RAEE e applicazione al settore HVAC

Pubblicato il 19 Giugno 2018

Il 7 giugno 2018 si è svolto a Roma l'incontro "Cosa cambia nella gestione dei RAEE dal 15 agosto 2018", Durante cui è intervenuto anche il Comitato di Vigilanza e Controllo (CVC) RAEE.

In particolare, con Decreto Legislativo 49/2014, è prevista la revisione delle disposizioni relative alla gestione dei RAEE.

Concetto base della normativa è il principio della responsabilità del Produttore, 

A tal proposito di seguito si riportano alcune definizioni fondamentali:

'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 

2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 

4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

 

apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

 

'RAEE': le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene; 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE “APERTO” DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014

L'8 maggio 2018, il CVC RAEE ha pubblicato le linee guida applicative per il settore, consultabili al seguente link: LINK

Dove veniva previsto: "Analogamente, le caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal gas, e per le quali l’energia elettrica svolge solo una funzione di supporto e controllo, sono escluse."

Durante l'incontro precedentemente indicato viene riportato durante la presentazione (di seguito consultabili,LINK vedi pagina 4), che le caldaie per il riscaldamento rientrano nel campo di applicazione.

A seguito di questo ANICA si è attivata contattando alcuni dei principali consorzi per il recupero RAEE per approfondire l'applicabilità:

  • a piccoli generatori (caldaie a condensazione, a biomassa, pompe di calore,...)
  • a grandi generatori (caldaie di grande potenza, applicabilità a brucitari venduti separatamente dal corpo caldaia, ...)
  • componenti ellettroniche inserite nell'impianto o a bordo macchina

La finalità è di organizzare un incontro per le aziende associate e provvedere a strutturare la possibilità di interfacciarsi con il Comitato Tecnico preposto a definire l'esclusione o meno di un prodotto dal campo di applicazione del RAEE.