ANICA Informa

Nuovo Regolamento europeo per apparecchi e accessori a gas (Regolamento GAR)

Pubblicato il 22 Marzo 2018

A partire dal 21 aprile 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento per apparecchi alimentati da combustibile gassoso.

Il nuovo quadro regolatorio prevede l’abrogazione la Direttiva 2009/142/CE (GAD) e prevede che la Dichiarazione di Conformità per gli apparecchi e accessori a gas dovrà essere redatta soltanto con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) dai fabbricanti, importatori e distributori di tali apparecchi.

Il Regolamento GAR è uno strumento giuridico immediato che non prevede il recepimento con apposita disposizione legislativa nazionale a differenza di una Direttiva, questo non lascia spazio a recepimenti nazionali divergenti e ritardi burocratici.

Il regolamento riguarda:

  • Fabbricanti (ed eventuali Mandatari del Fabbricante)
  • Importatori
  • Distributori

Di apparecchi ed accessori che bruciano carburanti gassosi. Con esclusione degli apparecchi destinati specificamente:

  1. all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
  2. all'uso su aerei e ferrovie;
  3. a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.

Si mette in evidenza che è stata rimossa l’esclusione precedentemente presente nella GAD degli apparecchi aventi una temperatura normale di esercizio superiore a 105 °C.

I requisiti essenziali fissati dal Regolamento GAR sono vincolanti e vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dei progressi tecnologici e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione nonché delle considerazioni tecniche ed economiche che sono funzionali a un elevato grado di efficienza energetica e di protezione della salute e della sicurezza.

Gran parte dei requisiti mantenuti sono identici a quelli della GAD, ma alcuni aspetti sono stati integrati o rivisti.

In sintesi i requisiti devono tenere conto dello stato dell’arte del settore e sono basati su 3 principi fondamentali mirati all’analisi e valutazione del rischio:

  1. eliminare o ridurre i rischi, per quanto possibile
  2. prendere i necessari provvedimenti protettivi contro i rischi che non possono essere eliminati
  3. informare gli utenti dei rischi residui dovuti a carenze delle misure di protezione adottate e indicare se siano necessarie particolari precauzioni

Di seguito è disponibile il testo in PDF con maggiori approfondimenti e il link al Regolmaneto GAR completo